AreaBianca

Associazione culturale Toscana

Articolo 1 - Costituzione e sede

E' costituita l'associazione culturale denominata "AREA BIANCA", con sede principale in Firenze, piazza Peruzzi 5/A. Il cambiamento della sede principale e l'apertura di sedi secondarie è demandata al Consiglio Direttivo e portata in ratifica alla prima assemblea utile dei soci.

Articolo 2 - Scopo

L'associazione si propone di programmare e sviluppare tutte quelle iniziative di studio, ricerca, confronto, informazione e comunicazione che, orientate da un'ispirazione cristiana laicamente incarnata, abbiano l'obiettivo di animare l'ambito culturale, sociale, pre-politico e politico con riferimento specifico ai valori, agli ideali, alla storia ed alla progettualità della tradizione democratico-cristiana, così come si è sviluppata in Italia, in Europa ed in tutte le sue articolazioni internazionali.
L'associazione si propone di dialogare e collaborare con tutti quei singoli, gruppi, associazioni, partiti ed enti che condividono il comune orizzonte di difesa della dignità della persona umana, di promozione dell'Umanesimo integrale, di sostegno ad una sussidiarietà autentica.
L'associazione, che non ha scopo di lucro, potrà compiere operazioni di natura commerciale, ricreativa, culturale ed immobiliare ritenute dall'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo) necessarie ed utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
L'associazione potrà inoltre prestare fideiussioni e garanzie reali.

Articolo 3 - Patrimonio

Le entrate necessarie allo scopo sociale perverranno dai contributi dei soci, restituibili, senza interessi, contributi di società, Enti Pubblici e Privati, persone fisiche e giuridiche oltre che da affari promozionali e da ogni altra iniziativa consentita dalle leggi. Le entrate come pure le uscite sono elencate in un apposito registro tenuto aggiornato a cura del Presidente.

Articolo 4 - Soci

Sono soci dell'associazione quelli indicati nell'atto costitutivo.
In caso di morte di un socio, gli altri avranno la facoltà di liquidare la quota agli eredi sciogliendo così il rapporto societario o continuarlo con gli eredi se questi lo consentono; gli eredi dovranno, in caso di partecipazione all'associazione, nominare un unico rappresentante comune.
In caso di liquidazione della quota, questa è determinata dal pagamento di quanto versato dal socio deceduto.
L'ammissione di nuovi soci che comporti modifica all'atto costitutivo dell'associazione, deve essere deliberata con la presenza di almeno tre quarti del numero dei soci e con voto favorevole.
La stessa percentuale è richiesta per le modifiche dello statuto.

Articolo 5 - Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione e ad essa competono tutti gli atti di straordinaria amministrazione. Si riunisce su convocazione del Presidente o nel caso di suo impedimento su convocazione del Consiglio Direttivo.
L'assemblea dei soci è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almento il 50% dei soci, è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice dei soci presenti. Nel caso di parità di voto, quello del Presidente vale doppio.
Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio si rimanda a quanto previsto dall'art. 11.
Lo svolgimento dell'assemblea e le deliberazioni prese verranno annotate in apposito registro tenuto a cura del Presidente.
Per la modifica dello statuto e la delibera di scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il parere previo vincolante del Comitato dei Garanti (vedi art. 9).

Articolo 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, composto da cinque membri compreso il Presidente, cura le attività di ordinaria amministrazione. E' eletto dall'assemblea e dura in carica quanto in Presidente.
Al Consiglio Direttivo spetta la competenza esclusiva ad amministrare l'associazione per il raggiungimento dello scopo dell'Ente.
I soci fondatori si riservano il diritto di indicare tre membri del Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 7 - Presidente

Il Presidente dell'associazione ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza dell'associazione davanti a terzi ed in giudizio.
Convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci, almeno una volta all'anno; ne prepara l'ordine del giorno e lo presiede.
Il Presidente, contestualmente alla propria elezione, propone all'assemblea il Direttore ed il Segretario, che entrano di diritto nel Consiglio Direttivo, con diritto di voto.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. In caso di assenza o di impedimento è sosituito dal Vide-Presidente o da altro membro a ciò designato.

Articolo 8 - Direttore e Segretario

Il Direttore ha il compito di concretizzare operativamente i progetti dell'associazione, organizzando l'articolazione degli interventi e delle iniziative.
Il Segretario, oltre a curare la tesoreria, ha la responsabilità amministrativa e logistica dell'associazione.

Articolo 9 - Altri organi: Comitato Scientifico e Comitato di Garanzia

Per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 2 l'associazione si dota di altri organi di consulenza quali un Comitato Scientifico ed un Comitato di Garanzia.
Il Comitato Scientifico sarà composto da non meno di cinque membri e sarà nominato direttamente dal Consiglio Direttivo e potrà essere chiamato a partecipare alle riunioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo stesso.
L'opera di consulenza richiesta ai membri del Comitato Scientifico è da intendersi gratuita.
Possono essere previsti rimborsi spesa.
Il Comitato di Garanzia sarà composto dai soci fondatori e da quattro membri eletti dall'assemblea ed avrà il compito di esprimere un parere previo vincolante in relazione a quanto previsto dall'art. 5 circa modifica dello statuto.

Articolo 10 - Bilancio annuale

L'esercizio economico finanziario dell'associazione si conclude il 31 dicembre di ogni anno, entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro il mese di aprile.

Articolo 11 - Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria appositamente convocata. L'assemblea delibererà lo scioglimento col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati e con lo stesso quorum delibererà in ordine la devoluzione del patrimonio residuato dopo il pagamento di tutti i debiti e delle somme prestate dai soci. Il patrimonio residuo potrà essere suddiviso in parti uguali tra i soci oppure devoluto ad opere di beneficienza o per fini di pubblica utilità su delibera dell'assemblea dei soci.

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